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Procedimento civile - notificazione - al domicilio reale anzichè a quello eletto – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14641 del 23/06/2009

Giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare - Notifica dell'atto introduttivo nel domicilio eletto presso il difensore nel corso del procedimento cautelare - Validità - Presupposti - Mandato conferito anche per i successivi gradi di giudizio - Necessità.

È valida la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare effettuata non alla parte personalmente, ma nel domicilio da questa eletto nel corso del procedimento cautelare presso il proprio difensore, qualora dal tenore letterale della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14641 del 23/06/2009