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Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13230 del 25/05/2017

Mutamento delle ragioni poste a fondamento della domanda – Natura di rinunzia alla originaria domanda - Invalidità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Quando il mutamento delle ragioni poste a base della domanda si risolve in una “mutatio libelli”, l'abbandono della precedente pretesa da parte del difensore costituisce una vera e propria rinunzia, invalida per difetto di poteri dispositivi da parte del difensore medesimo, sicché il giudice deve pronunciarsi in ordine alla domanda originaria contenuta nell'atto introduttivo, come se le successive conclusioni non fossero state precisate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ritenuta inammissibile, perché proposta solo con la comparsa conclusionale, una domanda risarcitoria ex art. 1669 c.c., aveva tuttavia omesso di pronunciarsi sull’originaria domanda di risarcimento dei danni proposta ai sensi dell'art. 1494 c.c.).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13230 del 25/05/2017