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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - coatto "iussu iudicis" (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13908 del 14/06/2007

Mancanza di negazione, da parte dell'originario convenuto (nella specie rimasto contumace), della titolarità passiva dell'obbligazione azionata con indicazione in capo al terzo della detta titolarità - Intervento del terzo per ordine del giudice - Legittimità - Esclusione.

In difetto di declinazione, da parte dell'originario convenuto (nella specie, rimasto contumace), della titolarità dell'obbligazione dedotta, con indicazione di quella del terzo, il giudice non può, d'ufficio, ipotizzata l'esistenza di un diverso obbligato, ordinare l'intervento in causa del terzo, una tale inziativa manifestando non già il legittimo intento di consentire, nel "simultaneus processus", l'individuazione del vero obbligato, bensì la indebita intenzione di correggere in via officiosa la supposta erroneità della "vocatio in ius" da parte attrice.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13908 del 14/06/2007