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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - poteri dell'interventore – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20552 del 30/09/2014

Chiamata di terzo in garanzia impropria - Inscindibilità in appello della causa di garanzia - Condizioni - Contestazione da parte del terzo del titolo dell'obbligazione principale in capo al chiamante - Necessità - Conseguenze - Litisconsorzio processuale in fase di impugnazione - Sussistenza - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze.

Nel caso in cui il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, ove il terzo non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma contesti anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, e, quindi, la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilità di cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione, sicché, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità, rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20552 del 30/09/2014