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Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5427 del 16/10/1981

Successione nel processo - a titolo universale - legittimazione a stare in giudizio - trasmissione non al chiamato all'eredità ma all'erede - successione di minore - prosecuzione del processo da parte del rappresentante legale previa accettazione tacita dell'eredità - inidoneità.*

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Poiché, nel caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio, la legittimazione a stare in giudizio si trasmette - in base alla regola generale dell'art. 110 cod. proc. civ. ed eccettuate le ipotesi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ. - non al chiamato alla eredità, bensì, in via esclusiva, all'erede, non si realizza il contraddittorio secondo la previsione dell'art. 110 citato quando, essendo minori i successibili della parte deceduta, il processo è proseguito dal loro rappresentante legale previa accettazione della eredità non in conformità del dettato dell'art. 471 cod. civ., ma nella Forma dell'accettazione tacita, che non è giuridicamente configurabile in ipotesi di eredità devoluta a minori. ( V. 4145/79, mass. N. 400654; ( V. 4020/69, mass. N. 344512; ( V. 1144/69, mass. N. 339702).*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5427 del 16/10/1981