Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2331 del 11/04/1984
Notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta - notificazione collettiva e impersonale - necessità - esclusione - facoltà alternativa alla possibilità di notificazione ai singoli eredi - conseguenze - rinuncia dei chiamati all'eredità - irrilevanza - integrazione del contraddittorio nei confronti dei successori non rinuncianti o nei confronti della eventuale eredità giacente - ammissibilità.*
133143 434366*
Verificatasi l'interruzione del processo, per la morte della parte costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo (del processo) agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, rappresenta non un Obbligo ma una facoltà, alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi; in questo secondo caso, la parte che esegue la riassunzione non è tenuta ad accertarsi preventivamente che i chiamati all'eredità non vi abbiano rinunciato, dovendo invece la prova della rinuncia essere fornita dai soggetti evocati in giudizio in qualità di eredi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei loro confronti e che, una volta fornita dai medesimi la prova dell'avvenuta rinuncia all'eredità, è possibile integrare il contraddittorio nei confronti dei successori non rinuncianti o nei confronti dell'eventuale eredità giacente. ( V 2709/64, mass n 304060).*
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2331 del 11/04/1984