Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1250 del 04/02/2000
Morte del convenuto contumace - Conoscenza dell'evento acquisita in modo non processualmente valido - Interruzione del processo - Esclusione - Incostituzionalità della normativa - Manifesta infondatezza della questione - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 220/86 - Inapplicabilità.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 Cost., per la parte in cui non prevede l'interruzione del processo come effetto della conoscenza comunque acquisita (e quindi non risultante in modo processualmente valido)della morte della parte contumace, non essendo applicabili al caso i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale degli artt. 75 e 300 cod. proc. civ. in riferimento alla diversa fattispecie della scomparsa nel corso del processo del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1250 del 04/02/2000