Costituzione volontaria della vedova - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Condizioni - Rilevanza ai fini della prosecuzione del giudizio - Sussistenza.
In caso di decesso della parte costituita in giudizio, la costituzione volontaria, per la prosecuzione dello stesso, da parte della vedova, in assenza di spendita della qualità di erede, può costituire, in relazione all'oggetto del giudizio (nella specie, equo indennizzo), e alle altre circostanze processuali, accettazione tacita dell'eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 cod. civ., rilevante ai fini della prosecuzione del giudizio ex art. 299 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12780 del 02/09/2003