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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27932 del 21/12/2011

Presupposti - Pregiudizialità giuridica - Condizioni - Individuazione - Fattispecie. 

In tema di sospensione necessaria del processo, tanto l'art. 34, quanto l'art. 295 cod. proc. civ. fanno riferimento alla pregiudizialità in senso tecnico giuridico e non anche alla pregiudizialità in senso meramente logico, sicché la sospensione può essere disposta unicamente quando in un altro giudizio deve essere decisa una questione pregiudiziale intesa nel primo senso. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto tale rapporto fra il giudizio di opposizione a decreto di esecutività di lodo arbitrale, ex art. 840 cod. proc. civ., il quale aveva escluso la responsabilità dell'armatore per i danni non coperti da assicurazione, ed il giudizio vertente sull'azione di responsabilità dell'armatore, esercitata in surroga dall'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. innanzi al giudice ordinario).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27932 del 21/12/2011