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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21931 del 29/08/2008

Provvedimento adottato dal giudice di pace - Impugnazione con regolamento di competenza - Ammissibilità.

Il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile dalla parte con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l'art. 46 cod. proc. civ. che - pur sancendo l'inapplicabilità nei giudizi davanti al giudice di pace dell'art. 42 cod. proc. civ. il quale, nel testo risultante dall'art. 6 della legge n. 353 del 1990, prevede la generale proponibilità del regolamento avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, dev'essere interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l'inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell'unico strumento di tutela che, attraverso un'immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione, assicuri la sollecita ripresa delle attività processuali, impedendo la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo. Ù

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 21931 del 29/08/2008