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Morte della parte - Interruzione del processo

Parte costituita a mezzo di procuratore - Morte o perdita della capacità della parte - Efficacia ai fini dell'interruzione del processo - Dichiarazione o notificazione dell'evento da parte del procuratore della parte colpita dall'evento - Necessità - Dichiarazione resa in diverso processo o in diverso grado - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8494 del 28/05/2012

 

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8494 del 28/05/2012

 

Ai fini dell'interruzione del processo, il verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. produce effetto solo se il procuratore della parte, cui si riferisce l'evento interruttivo, lo dichiari in udienza o lo notifichi alle altre parti, senza che assuma rilievo la circostanza che il difensore a tanto legittimato abbia reso la relativa dichiarazione in un diverso processo, ovvero in un diverso grado, in considerazione dell'autonomia dei giudizi e dei singoli gradi processuali.