Civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.1521 del 23/01/2013
Presupposti - Rapporti di pregiudizialità - Procedimento per la dichiarazione di Fallimento - Domanda di ammissione al concordato preventivo - Pregiudizialità - Insussistenza - Conseguenze - Coordinamento tra i due procedimenti - Necessità.
L'avvenuta espunzione dal testo dell'art. 160 legge fall., come riformulato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile "ratione temporis", dell'inciso, presente nel vigore del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che prevedeva la possibilità per l'imprenditore di proporre il concordato preventivo "fino a che il suo fallimento non è dichiarato", ha determinato il superamento del principio di prevenzione che correlava le due procedure, posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione concordata della crisi dell'impresa, senza peraltro che lo stesso, alla stregua dei principi generali vigenti in materia, possa oggi desumersi in via interpretativa. Ne deriva che, non ricorrendo un'ipotesi di pregiudizialità necessaria, il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità (eventuale del fallimento, all'esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento) che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.1521 del 23/01/2013