Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita - Dichiarazione del suo procuratore in udienza o notificazione dell'evento alle altre parti - Effetti - Interruzione automatica del processo - Termine semestrale per la riassunzione - Decorrenza.
La morte o la perdita della capacità processuale della parte costituita, dichiarata in udienza o notificata alle altre parti dal suo procuratore, produce, ai sensi dell'art. 300, comma secondo, cod. proc. civ., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione, ed il conseguente termine per la riassunzione, come previsto in generale dall'art. 305 cod. proc. civ., decorre dal momento della dichiarazione o della notificazione dell'evento alle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato o conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 773 del 15/01/2013