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Civile - interruzione del processo - morte del procuratore - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24271 del 28/10/2013

Processo del lavoro - Giudizio di appello - Notificazione dell'impugnazione al procuratore della controparte - Morte del medesimo dopo il deposito del ricorso ma prima dell'emissione del decreto ex art. 435 cod. proc. civ. - Instaurazione di regolare contraddittorio - Esclusione - Fondamento - Interruzione del processo - Necessità.

La morte del procuratore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Ne consegue che, nel processo del lavoro, se l'evento interviene dopo il deposito in cancelleria del ricorso in appello, ma antecedentemente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 435 cod. proc. civ., e sebbene si tratti di una fase dinamica del processo, scandita da adempimenti assoggettati a preclusioni, la notifica di ricorso e decreto al difensore deceduto dell'appellato non è idonea all'instaurazione di un regolare contraddittorio, risultando altrimenti vulnerato il diritto di difesa dell'appellato, essendo impossibile l'adempimento del dovere di informazione gravante sul procuratore, ai fini della valutazione dell'opportunità di costituirsi in giudizio proponendo, eventualmente, un'impugnazione incidentale.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24271 del 28/10/2013