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Civile - interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22750 del 04/10/2013

Fase del processo - Significato - Grado del processo che si conclude con l'interruzione - Inclusione - Necessità - Conseguenze.

Per fase del processo non deve intendersi solo quella costituita da un grado di esso ma anche quella che si chiude con la sua interruzione, sicché il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo non dichiarato (nella specie, la morte) non è legittimato a riassumere, in base alla procura originariamente rilasciatagli, il processo che sia stato interrotto per analogo evento riguardante un'altra parte e formalmente dichiarato.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 22750 del 04/10/2013