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Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26716 del 21/10/2019 (Rv. 655509 - 01)

Presupposti - Pregiudizialità concreta e attuale - Nozione - Conseguenze - Mancata sospensione - Deduzione con il ricorso per cassazione - Condizioni - Prova della pendenza della causa pregiudiziale - Onere a carico del ricorrente - Fattispecie.

La sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente la sospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all'accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso. (Nella specie, la S.C. - in ragione della mancanza di prova della pendenza della causa pregiudiziale - ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto inaccoglibile l'istanza di sospensione fino alla definizione di altro giudizio promosso innanzi al TAR).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26716 del 21/10/2019 (Rv. 655509 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_295