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Procedimento civile - difensori - Procedimento ex art. 336 c.c. e procedimento ex art. 10 l. n. 184 del 1983 (nel testo vigente "rationae temporis" a seguito della riforma del 2001) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9100 del 02/04/2019 (Rv. 6536

Differenze - Conseguenze in tema di difesa tecnica 

Il procedimento di cui all'art. 336 c.c., a differenza di quello disciplinato dall'art. 10 l. n. 183 del 1984 (nel testo vigente a seguito della riforma di cui alla l. n. 149 del 2001), non prevede l'invito ai genitori o, in loro assenza, ai parenti a nominare un difensore, né l'informazione che, qualora non vi provvedano, si procederà alla nomina di un difensore d'ufficio e che la partecipazione agli accertamenti è consentita a tali soggetti con l'assistenza del difensore, sicchè, nel modello procedimentale codicistico, la difesa tecnica è eventuale e rimessa alla libera scelta delle parti, senza alcuna imposizione della difesa d’ufficio.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9100 del 02/04/2019 (Rv. 653685 - 01)

Cod_Civ_art_0336_1