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Onere della prova a carico del condominio – Cass. n. 18635/2021

Negozi giuridici - unilaterali – recettizi - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - convocazione - Avviso di convocazione - Natura - Atto recettizio - Conseguenze - Tempestività - Onere della prova a carico del condominio - Sussistenza - Modalità di calcolo - Termine non libero - Fondamento - Fattispecie.

 

Nel calcolo del termine di ”almeno cinque giorni prima”, stabilito dall'art. 66, ultimo comma (nella formulazione vigente ”ratione temporis”), disp. att. c.c., per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea, atto recettizio di cui il condominio deve provare la tempestività rispetto alla riunione fissata per la prima convocazione, trattandosi di giorni "non liberi” (stante l'eccezionalità dei termini cd. "liberi” - che escludono dal computo i giorni iniziale e finale - limitati ai soli casi espressamente previsti dalla legge) e da calcolare a ritroso, non va conteggiato il "dies ad quem” (e, cioè, quello di svolgimento della riunione medesima), che assume il valore di capo o punto fermo iniziale, mentre va incluso il ”dies a quo” (coincidente con la data di ricevimento dell'avviso), quale capo o punto fermo finale, secondo la regola generale fisata negli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 2963 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo l'avviso di convocazione ricevuto il 29 marzo, in relazione ad un'assemblea condominiale convocata, per la prima adunanza, in data 3 aprile).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18635 del 30/06/2021 (Rv. 661733 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2963

 

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