Negozi giuridici - unilaterali - recettizi - Previsione in contratto della forma scritta per il recesso - Applicabilità della presunzione di cui all'art. 1352 c.c. - Sussistenza - Fondamento.
La presunzione di cui all'art. 1352 c.c., in base alla quale le forme convenzionalmente stabilite anche per singole clausole contrattuali si intendono volute per la validità delle stesse, si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di contenuto negativo, che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022 (Rv. 665182 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_1370, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_1321, Cod_Civ_art_1334
Corte
Cassazione
18971
2022