Conferimento di proprietà individuale in "trust" - Spese per le quote comuni – Cass. n. 3190/2023
Negozi giuridici - fiduciari - comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - in genere - Condominio - Conferimento di proprietà individuale in "trust" - Spese per le quote comuni - Riscossione dell'amministratore di condominio - Nei confronti del "trustee" – Necessità - Fondamento.
Nel caso in cui una unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un "trust" traslativo, l'amministratore condominiale, a norma degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., può riscuotere "pro quota" i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal "trustee", che è divenuto titolare della proprietà dell'immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo "trustee" venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del "trust".
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3190 del 02/02/2023 (Rv. 666849 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123