Presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. - Accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti - Effetti - Superamento della presunzione - Efficacia causale assorbente della condotta di uno dei conducenti nella determinazione del danno - Prova indiretta - Idoneità - Sussistenza.
Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13672 del 21/05/2019 (Rv. 654218 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 2054 – Circolazione di veicoli
Cod. Civ. art. 2697 – Onere della prova