Revoca della patente ex art. 222, comma 2, d.lgs n. 285 del 1992 - Natura - Decorrenza.
La revoca della patente, comminata dal giudice penale a norma dell'art. 222, comma 2, d.lgs n. 285 del 1992 costituisce una sanzione amministrativa accessoria a una sanzione penale - nella specie per guida in stato di ebbrezza - e concretamente applicata, a norma dell'art. 224, comma 2, d.lgs n. 285 del 1992, dall'autorità amministrativa entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabili.
Ne consegue che il provvedimento di "revoca" della patente non viene materialmente in esistenza prima che il giudice penale lo pronunci (altro essendo, per natura, finalità ed effetti diversi, il provvedimento prefettizio, cautelare, di "sospensione provvisoria" della patente) e il suo procedimento di applicazione da parte della competente autorità amministrativa non può iniziare prima che la sentenza penale sia passata in giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 13508 del 20/05/2019 (Rv. 654046 - 01)