Veicoli - tributi - tassa di circolazione – Cass. 13131/2019
Tassa automobilistica - Art. 10 del d.l. n. 113 del 2016 - Abrogazione dell'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 - Soggettività passiva - Utilizzatore a titolo di locazione finanziaria - Periodo d'imposta compreso tra il 15 agosto 2009 ed 15 giugno 2016 - Mera riformulazione della norma interpretativa abrogata - Sussistenza.
In tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016 (conv. in l. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 (conv. in l. n. 125 del 2015) - che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing” la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto - ha reintrodotto, "pro futuro", la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della l. n. 99 del 2009, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d’imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit. l. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113 del 2016).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 13131 del 16/05/2019 (Rv. 653735 - 01)
Riferimenti normativi: