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Circolazione stradale – Cass. n. 28019/2019

Pedaggio autostradale - Esenzione dal pagamento per le associazioni di volontariato - Trasporto di persone malate in situazione di urgenza - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, prevista dall'art. 373, comma 2, lett. c, del d.P.R. n. 495 del 1992 in favore delle associazioni di volontariato o di altri organismi similari non aventi scopo di lucro, spetta ai veicoli che siano effettivamente impegnati nello svolgimento di attività di soccorso (inteso come trasporto di persone malate bisognose di assistenza), indipendentemente dalla ricorrenza di una situazione di urgenza o emergenza, non essendo previsto dalla legge tale ulteriore requisito.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 28019 del 31/10/2019 (Rv. 655581 - 01)

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