Art. 25, comma 2, l. n. 120 del 2010 - Interpretazione.
L'art. 25, comma 2, della l. n. 120 del 2010 che impone l'obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocità, si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l'accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l'impiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni, installati ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002) e non, invece, ai casi nei quali l'accertamento sia effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32104 del 09/12/2019 (Rv. 656209 - 01)
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32104
2019