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Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali -colpa - presunzione agli effetti civili - investimento di persone - Cass. n. 842/2020

Accertamento dell'imprudenza e della pericolosità della condotta del pedone investito - Concorso di colpa del conducente del veicolo e del pedone - Configurabilità - Mancato superamento della presunzione - Indagine sul concorso di colpa del pedone danneggiato - Ammissibilità - Criteri di ripartizione della colpa - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie.

CIRCOLAZIONE STRADALE

RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI

COLPA

La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione di merito che aveva escluso ogni responsabilità del conducente del veicolo per l'investimento di una persona seduta in piena notte nel mezzo di una carreggiata su strada non illuminata).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 842 del 17/01/2020 (Rv. 656632 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1227, Cod_Civ_art_2054

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