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Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada – Cass. n. 3318/2021

Circolazione stradale - sanzioni - Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Opposizione "recuperatola" a cartella di pagamento fondata su ordinanza ingiunzione emessa in esito a ricorso gerarchico - Contenuto - Deduzione di omissione o invalidità della notifica dell'ordinanza - Sufficienza - Esclusione - Allegazione dei vizi del verbale di accertamento - Necessità - Conseguenze.

In caso di opposizione "recuperatoria" avverso la cartella esattoriale fondata sull'omessa o invalida notifica dell'ordinanza ingiunzione, emessa in esito a ricorso gerarchico avverso verbale di accertamento per infrazione al codice della strada, il ricorrente ha l'onere di dedurre, non soltanto la mancanza o l'invalidità della notificazione dell'ordinanza, atto presupposto sui cui si basa la cartella, ma anche i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, dalla cui omessa deduzione consegue l'inammissibilità dell’opposizione.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021 (Rv. 660524 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_139