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Servizi telefonici non richiesti

Servizi telefonici non richiesti - Misure in merito ai prezzi massimi per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa ed alla informazione sui prezzi del completamento di chiamata (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni DELIBERAZIONE 9 febbraio 2006)

12 Marzo 2006 - Servizi telefonici non richiesti - Misure in merito ai prezzi massimi per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa ed alla informazione sui prezzi del completamento di chiamata (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni DELIBERAZIONE 9 febbraio 2006)

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni DELIBERAZIONE 9 febbraio 2006 - Misure in merito ai prezzi massimi per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa ed alla informazione sui prezzi del completamento di chiamata. (Deliberazione n. 8/06/CIR). GU n. 55 del 7-3-2006)
 

L’AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 9 febbraio 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, l’articolo 15;
Vista la delibera n. 36/02/CONS, del 6 febbraio 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;
Vista la delibera n. 180/02/CONS, del 13 giugno 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2002;
Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», (nel seguito Piano di numerazione) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1° agosto 2003, ed in particolare l’articolo 24 dell’allegato alla delibera con il quale è stata introdotta la nuova categoria di numerazioni 12xy
destinata ai servizi di informazione abbonati, categoria rubricata, all’articolo 1 del medesimo allegato, tra le numerazioni per servizi non geografici;
Vista la delibera n. 15/04/CIR, del 3 novembre 2004, recante «Attribuzione dei diritti d’uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004, ed in particolare l’articolo 7, comma 7, che prescrive l’adozione, per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati originate da rete fissa, di un prezzo massimo pari a 1,5 euro per la quota unitaria e 0,3 euro per la quota fissa alla risposta;
Vista la delibera n. 12/05/CIR del 19 maggio 2005, recante «Modifica del calendario di apertura delle numerazioni per servizi informazione abbonati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 dell’8 giugno 2005, con la quale è stata fissata al 1° ottobre 2005 la data di apertura al pubblico delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati e al 1° dicembre 2005 la data di cessazione dell’offerta del medesimo servizio su numerazioni in decade 4 stabilita dall’articolo 8, comma 1, della citata delibera n. 15/04/CIR;
Vista la delibera n. 83/05/CIR del 9 dicembre 2005, recante «Misure di urgenza in merito alla numerazione in decade 4 utilizzata per il servizio informazioni elenco abbonati e trasparenza e pubblicazione delle informazioni sul prezzo del servizio informazioni elenco abbonati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005;
Considerato che l’Autorità si è riservata, all’articolo 28, comma 6 del Piano di numerazione, di rivedere ed integrare le soglie di prezzo massimo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al Piano medesimo, alla luce dell’evoluzione della situazione di mercato;
Considerato che i prezzi e le condizioni praticati per il servizio, così come comunicati dai soggetti che offrono il servizio di informazioni elenco abbonati ai sensi dell’articolo 2 della delibera n.83/05/CIR e pubblicati sul sito web dell’Autorità, hanno mostrato una permanenza dei prezzi per le chiamate da rete fissa sui livelli più alti consentiti;
Considerato l’approfondimento condotto sulle tematiche specifiche inerenti i prezzi e le condizioni di offerta del servizio informazioni elenco abbonati per verificare l’eventuale necessità di interventi regolamentari finalizzati a dare impulso all’insorgenza di dinamiche concorrenziali;
 Considerato che l’Autorità intende avviare l’analisi del mercato dell’originazione ed accesso da rete mobile verso numerazioni non geografiche, tenendo nella massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea, nell’ambito della quale saranno valutate
le condizioni di interconnessione per la raccolta delle chiamate verso la numerazione 12XY originate da rete mobile;  Sentiti in audizione i soggetti che offrono il servizio di informazioni elenco abbonati e gli operatori di accesso, il giorno 23 gennaio 2006;
Sentite, altresì, in audizione le associazioni dei consumatori in data 26 gennaio 2006, nel corso della quale sono stati tra l’altro evidenziati i costi maggiormente contenuti ai quali è offerto il servizio in altri Paesi;
Ritenuta, sulla base dell’andamento rilevato dei prezzi e delle posizioni rappresentate nel corso delle audizioni, l’opportunità di adottare un provvedimento finalizzato a ridurre i prezzi massimi praticati per le chiamate ai servizi informazioni elenco abbonati effettuate da rete fissa;
Ritenuto, inoltre, opportuno prevedere un prezzo massimo per chiamata da rete fissa per tariffe di tipo forfetario, ovvero indipendenti dalla durata della chiamata, che non superi il prezzo massimo consentito dai limiti previsti per il prezzo di una chiamata della durata di un minuto;
 Ritenuto di prevedere un termine congruo, che si stima in trenta giorni, per consentire l’adeguamento dei prezzi al pubblico attraverso la revisione delle condizioni previste dai relativi accordi tra i fornitori dei servizi di informazione abbonati e gli operatori di accesso;
 Ritenuto, infine, opportuno precisare, ai fini di una maggiore tutela dell’utenza, che l’informazione sul prezzo della prestazione di completamento della chiamata, di cui all’articolo 7, comma 6, della delibera n. 15/04/CIR, sia fornita all’utente prima della esplicita accettazione da parte dell’utente chiamante e che, entro un termine di trenta giorni, stimato necessario per l’adeguamento dei sistemi, tale accettazione sia concretamente espressa mediante la digitazione di un numero sulla tastiera;
 Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;
 Delibera:

Articolo 1

Prezzi massimi per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa.
1. Per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa, i prezzi massimi, al netto dell’iva, della quota minutaria e della quota fissa alla risposta sono pari rispettivamente a 1,20 euro al minuto e 0,30 euro.
Tali prezzi massimi si applicano anche alla eventuale fase di completamento della chiamata.
 2. Per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa, nel caso di tariffazione forfetaria, cioè indipendente dalla durata, il prezzo massimo, al netto dell’iva, è pari a 1,50 euro.
 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 2

Informazione sul prezzo della prestazione di completamento della chiamata

1. L’utente che richiede il completamento della chiamata è informato preliminarmente del prezzo della prestazione, la quale è eseguita solo dopo successiva esplicita accettazione da parte dell’utente.
2. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’accettazione esplicita del completamento di chiamata da parte dell’utente avviene esclusivamente attraverso la digitazione sulla tastiera della cifra 1.
 La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.