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contratti interpretazione‭ ‬-‭ ‬letterale‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12360‭ ‬del‭ ‬03/06/2014‭

Principio‭ "‬In claris non fit interpretatio‭" ‬-‭ ‬Portata‭ ‬-‭ ‬Grado di chiarezza ed univocità della clausola contrattuale‭ ‬-‭ ‬Valutazione del giudice di merito‭ ‬-‭ ‬Impiego articolato dei vari canoni ermeneutici‭ ‬-‭ ‬Fattispecie in tema di interpretazione di norma dello statuto di un Fondo pensioni.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12360‭ ‬del‭ ‬03/06/2014‭


In tema di interpretazione del contratto,‭ ‬il principio‭ "‬in claris non fit interpretatio‭" ‬presuppone che la formulazione‭ ‬testuale sia talmente chiara ed univoca da precludere la ricerca di una volontà diversa.‭ ‬A tal fine il giudice ha il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto,‭ ‬attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici,‭ ‬ivi compreso il comportamento complessivo delle parti,‭ ‬in quanto la lettera‭ (‬il senso letterale‭)‬,‭ ‬la connessione‭ (‬il senso coordinato‭) ‬e l'integrazione‭ (‬il senso complessivo‭) ‬costituiscono strumenti interpretativi legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha confermato la sentenza di‭ ‬merito,‭ ‬secondo la quale,‭ ‬nell'interpretare una norma dello statuto del Fondo pensioni per il personale del Credito Bergamasco,‭ ‬il mero riferimento all'assemblea degli iscritti non consentiva di ritenere inequivoca la volontà statutaria di attribuire anche‭ ‬agli ex dipendenti titolari del trattamento pensionistico integrativo,‭ ‬e non solo ai lavoratori attivi,‭ ‬il diritto di partecipazione all'assemblea‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬L,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬12360‭ ‬del‭ ‬03/06/2014‭