esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11642 del 26/05/2014
Espropriazione di crediti presso terzi - Comunicazione del terzo a mezzo raccomandata ex art. 547 cod. proc. civ. - Decorrenza del termine per l'opposizione del terzo all'ordinanza di assegnazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11642 del 26/05/2014
In tema di espropriazione forzata presso terzi, nel regime dell'art. 543 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 11 della legge 24 febbraio 2006 n. 52, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., bensì la comunicazione a mezzo raccomandata da parte del medesimo al creditore circa l'esistenza del credito, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 cod. proc. civ. decorre, per il terzo, dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11642 del 26/05/2014