Concessione di servizio pubblico - Controversia in materia di revisione del canone - Giurisdizione del giudice ordinario - Presupposto - Quantificazione della revisione già riconosciuta dall'amministrazione - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12063 del 29/05/2014
In materia di concessione di servizio pubblico, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla richiesta di revisione del canone, allorché non vengano in discussione aspetti implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, ma unicamente profili inerenti la quantificazione della revisione già riconosciuta dall'amministrazione concedente, acquistando, in tale caso, la posizione soggettiva dell'appaltatore natura e consistenza di diritto soggettivo, per essersi il potere discrezionale dell'amministrazione esaurito con tale riconoscimento.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12063 del 29/05/2014