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atti e provvedimenti in genere - forma - Deposizione testimoniale - Uso della lingua italiana - Necessità - Deposizione resa in lingua straniera - Valutabilità probatoria - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n

prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - scritture di terzi - Deposizione testimoniale in lingua straniera - Traduzione in forma scritta in lingua italiana - Produzione - Valutabilità probatoria - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1608 del 24/01/2011

In tema di valutazione delle prove, l'art. 122 cod. proc. civ. che prescrive l'uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall'obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti. Ne consegue che il giudice del merito non può da un lato dichiarare nulla la deposizione testimoniale resa nell'unica lingua, nella specie l'inglese, conosciuta dal teste, in mancanza dell'interprete in udienza, e dall'altro non riconoscere alcun valore giuridico alla dichiarazione del teste tradotta in italiano, atteso che agli scritti provenienti da terzi può riconoscersi, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., valore probatorio indiziario, in concorso con altri elementi idonei a suffragarne l'attendibilità.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1608 del 24/01/2011