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Litisconsorzio - facoltativo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005

Proprio ed improprio - Rispettive nozioni - Conseguenze in appello - Proponibilità dell'appello con unica citazione - Ammissibilità in entrambe le ipotesi - Fattispecie.

L'art. 103 cod. proc. civ. contempla non soltanto il litisconsorzio facoltativo cosiddetto proprio, che ricorre quando fra più cause proposte esista connessione per l'oggetto e per il titolo, ma anche il litisconsorzio facoltativo cosiddetto improprio, che ricorre allorquando più cause presentino in comune, anche solo in parte, qualche questione, la cui soluzione sia necessaria per la decisione; in entrambe le ipotesi, le parti, come possono promuovere il giudizio con un unico atto di citazione, così possono validamente appellare con unico atto di gravame avverso la sentenza di primo grado (principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo ad ipotesi di azione esercitata da più danneggiati da emotrasfusione o da prodotti emoderivati contro il Ministero della Salute).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005