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Regolamento di competenza - conflitto (regolamento d'ufficio) – Cass. n. 1167/2007

Spese giudiziali - Richiesta di regolamento - Riferibilità alla volontà delle parti - Insussistenza - Attività delle parti determinante soccombenza - Esclusione - Conseguenze - Legittimità dell'omessa statuizione sulle spese.

La richiesta di regolamento di competenza d'ufficio, promuovibile ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese da esse sostenute nella fase medesima, e ciò anche se (come nella specie) una parte abbia rilevato l'inammissibilità del regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal giudice.

Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 1167 del 19/01/2007

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