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Spese giudiziali civili - intervento in causa – Cass. n. 9049/2006

Condanna del soccombente alla refusione delle spese del terzo chiamato in causa "iussu iudicis" - Necessità - Chiamata su presupposto rivelatosi erroneo - Irrilevanza - Fondamento.

Colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dall'attività della parte rimasta soccombente ma derivante dagli eventuali errori in cui può incorrere il giudice nei vari gradi o nelle diverse fasi del processo,come nel caso di quelle che vengono sopportate da coloro che sono chiamati a partecipare al giudizio quali terzi evocati per ordine del giudice, ancorché rivelatosi successivamente ingiustificato: solo in tal modo, infatti, rimane efficacemente salvaguardato il fondamentale diritto di difesa delle parti che vengono, anche se ingiustamente, chiamate in giudizio.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9049 del 19/04/2006

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

9049

2006