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Giurisidizione - Pendenza lite davanti al giudice straniero - Litispendenza

Litispendenza internazionale - Presupposti - Identità della causa - Nozione - Identità dei risultati pratici delle domande - Fondamento - Conseguenze - Identità di "petitum" immediato e di "causa petendi" - Necessità - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 21108 del 28/11/2012


Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 21108 del 28/11/2012

La litispendenza internazionale presuppone, oltre all'identità delle parti, l'identità dei risultati pratici perseguiti dalle domande, a prescindere dall'identità del loro "petitum" immediato e del titolo specifico che esse fanno valere, atteso che l'art. 7 della legge n. 218 del 1995, interpretato alla luce del successivo art. 64, lett. e), mira ad evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria e ad eliminare il rischio di conflitto tra giudicati, obiettivi che sarebbero frustrati ove il giudizio nazionale e quello straniero potessero determinare risultati pratici fra loro incompatibili. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso il decreto di sospensione del giudizio interno sulla decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento motivato dall'anteriore pendenza in Brasile di un giudizio tra i genitori sull'affidamento del minore). a sospensione del processo per litispendenza internazionale è obbligatoria, ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 218 del 1995, a differenza della sospensione per pregiudizialità della causa straniera, che è facoltativa, ai sensi del successivo comma terzo. Ne consegue che, nell'ipotesi di litispendenza internazionale, non è necessaria una motivazione specifica in ordine alle ragioni della disposta sospensione, essendo sufficiente che il giudice dia conto dell'esistenza delle condizioni per essa normativamente previste.
La litispendenza internazionale può essere dichiarata d'ufficio, atteso che la "ratio" dell'art. 7, comma 1, della legge n. 218 del 1995, diretta a favorire l'economia dei giudizi e ad evitare conflitti tra giudicati, non consente di subordinare all'eccezione di parte l'intervento sospensivo del giudice. Ne consegue che la formulazione letterale della menzionata norma ("quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza") va intesa nel senso che la litispendenza deve essere dichiarata dal giudice quando l'esistenza dei relativi presupposti emerga dagli elementi offerti dalle parti.

Cod. Proc. Civ. art. 112