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Civile - domanda giudiziale - rinuncia – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21848 del 24/09/2013

Rinuncia a singoli capi della domanda - Espressione della facoltà di modificare la domanda - Configurabilità - Necessità di osservare le forme rigorose previste per la rinuncia agli atti - Esclusione - Fondamento.

La rinuncia a singoli capi della domanda è espressione della facoltà della parte di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, sicché, distinguendosi dalla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede, come invece quest'ultima, l'osservanza di forme rigorose.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21848 del 24/09/2013