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Territori ex italiani - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21191 del 19/10/2016

Indennizzo per la perdita di beni all'estero - Liquidazione amministrativa - Coefficiente di rivalutazione - Danno da ritardato adempimento - Inclusione - Ulteriori interessi moratori e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. sulla somma liquidata - Decorrenza - Costituzione in mora - Necessità - Mancanza - Dalla domanda giudiziale.

In tema di indennizzo dovuto per i beni perduti da cittadini ed imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità dello Stato, il coefficiente di rivalutazione dell'1,90, previsto dall'art. 4 della l. n. 135 del 1985 per le richieste presentate dopo il 1950, comprende, nell'importo così determinato, anche il risarcimento da ritardato adempimento spettante al danneggiato fino alla liquidazione amministrativa, sia per la parte ragguagliata agli interessi moratori maturati alla stessa data, che per l'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. Ne consegue che gli ulteriori interessi moratori ed il maggior danno sulla somma così liquidata, sono, se del caso, dovuti solo con decorrenza dalla costituzione in mora dell'Amministrazione, ai cui fini è necessaria una specifica richiesta che, pur potendo essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione, deve essere ricondotta, in mancanza, alla proposizione della domanda giudiziale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21191 del 19/10/2016