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legittimazione ad causam - legittimazione passiva rispetto a sfratto per morosità - contestazione del difetto della qualità di conduttore operata solo nell'atto di appello

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11830 del 16/05/2013


È inammissibile, in relazione al divieto di introdurre nuove eccezioni nel giudizio di appello, di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., il motivo di impugnazione con cui l'intimato di sfratto per morosità deduca il proprio difetto della qualità di conduttore a seguito di cessione d'azienda e contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile, senza che tale profilo attinente alla legittimazione passiva sostanziale fosse stato in precedenza contestato in primo grado, trattandosi di eccezione che presuppone l'accertamento in sede di gravame di un fatto impeditivo del tutto nuovo, in violazione del sistema delle preclusioni.