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Concessione del termine di cui all'art. 184 c.p.c.

Procedimento civile - udienza - prima udienza - Termine di cui all'art. 184 c.p.c. - Concessione - Natura discrezionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Causa documentale - Diniego del termine - Rigetto della domanda per mancanza della prova documentale - Illegittimità. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, SENTENZA N. 22376 DEL 13/09/2018

>>> La concessione del termine di cui all'art. 184 c.p.c. - nel testo modificato dall'art. 18 della l. n. 353 del 1990, applicabile "ratione temporis" - non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue automaticamente alla richiesta proveniente dalla parte, ove funzionale alla corretta estrinsecazione del diritto di difesa; ne consegue che il giudice di merito non può negare il termine per le istanze e produzioni istruttorie sul rilievo che la causa è di natura documentale e, nel contempo, rigettare la domanda per carenza delle prove documentali che la parte avrebbe potuto produrre nel termine ingiustamente negato.