Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere - Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" - Riferimento alla sentenza di primo grado - Legittimità - Limiti – Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - L, ORDINANZA N. 21978 DEL 11/09/2018
La motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la sentenza di appello che non aveva neppure sinteticamente, risposto alle censure proposte con l'atto di appello).