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assegno per il figlio maggiorenne ultratrentenne - corte di cassazione, sentenza n. 27377 del 6 dicembre 2013

frequenza di studi universitari senza conseguire il titolo - debenza dell'assegno - esclusione - limiti


La prima Sezione ha precisato che non è dovuto l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente, allorché egli sia ultratrentenne, dotato di patrimonio personale e svolga gli studi universitari in luogo diverso dalla sede di residenza, senza aver ingiustificatamente né conseguito il titolo, né essersi procurato un’occupazione remunerativa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 27377 del 6 dicembre 2013

 

sentenza integrale dal sito della Corte di Csssazione


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