famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26202 del 22/11/2013
Decreto di omologazione della separazione consensuale fra i coniugi - Provvedimento della corte d'appello sul reclamo avverso il predetto decreto - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fattispecie in tema di ricorso per la revoca dell'omologazione proposto da un terzo. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26202 del 22/11/2013
Avverso il provvedimento emesso dalla corte d'appello che ha pronunciato sul reclamo nei confronti del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. per mancanza dei richiesti caratteri di definitività e decisorietà, poiché detto provvedimento incide su diritti soggettivi, senza tuttavia decidere su di essi e non ha attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato sostanziale, potendo la parte che ritenga sussistente un ipotetico vizio dell'accordo di separazione agire con l'azione ordinaria di annullamento, la cui esperibilità presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà delle parti. (Nell'enunciare il superiore principio di diritto, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto da un terzo, creditore di uno dei coniugi, il quale, non intendendo denunciare il contenuto asseritamente illegittimo degli accordi intervenuti, si doleva dei vizi procedurali del decreto di omologa della separazione personale in sé considerato).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26202 del 22/11/2013