frequenza di studi universitari senza conseguire il titolo - debenza dell'assegno - esclusione - limiti
La prima Sezione ha precisato che non è dovuto l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente, allorché egli sia ultratrentenne, dotato di patrimonio personale e svolga gli studi universitari in luogo diverso dalla sede di residenza, senza aver ingiustificatamente né conseguito il titolo, né essersi procurato un’occupazione remunerativa.
Corte di Cassazione, sentenza n. 27377 del 6 dicembre 2013
sentenza integrale dal sito della Corte di Csssazione
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