Redditi dell'obbligato - Sufficienza - Esclusione - Altre circostanze - Individuazione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 11/07/2013
L'art. 156, secondo comma, cod. civ., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 11/07/2013