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Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita' - imprescrittibilita' - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1667 del 24/01/2020 (Rv. 656982 - 01)

Termine di decadenza ex art. 270, comma 2, c.c. - Inapplicabilità in caso di azione proposta dal figlio nei confronti del presunto genitore -Questione di legittimità costituzionale - Disomogeneità delle rispettive situazioni - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 c.c., nella parte in cui prevede termini differenziati quando l'azione sia proposta dal figlio o dai discendenti dopo la sua morte, perché la diversità di disciplina trova giustificazione nell'evidente disomogeneità delle situazioni considerate, giacché l'imprescrittibilità dell'azione riguardo al figlio tutela l'interesse del medesimo al riconoscimento della propria filiazione, interesse che resta integro anche nell'ipotesi di decesso del presunto genitore, mentre il termine decadenziale biennale previsto per l'azione promossa dagli eredi del presunto figlio, dopo la sua morte, è giustificato dal fatto che essi sono portatori di un interesse non diretto, ma solo riflesso al riconoscimento della filiazione del loro ascendente; inoltre, a differenza di quanto accade per i discendenti, il diritto al riconoscimento di uno "status" filiale corrispondente alla verità biologica costituisce per il figlio una componente essenziale del diritto all'identità personale, riconducibile all'art. 2 Cost. ed all'art. 8 CEDU, che accompagna la vita individuale e relazionale, e l'incertezza su tale "status" può determinare una condizione di disagio ed un "vulnus" allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1667 del 24/01/2020 (Rv. 656982 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0270

FAMIGLIA

FILIAZIONE

FILIAZIONE NATURALE