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Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1202 del 21/01/2020 (Rv. 656842 - 01)

Procedura di negoziazione assistita - Accordo di separazione consensuale comprensivo del trasferimento di diritti immobiliari - Trascrizione - Autenticazione del verbale di accordo da parte di pubblico ufficiale a ciò autorizzato - Necessità.

In tema di procedura di negoziazione assistita tra avvocati, ogni qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale della separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all'art. 6 d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla l. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132, con la conseguenza che, per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, cit.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1202 del 21/01/2020 (Rv. 656842 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2657, Cod_Civ_art_2699, Cod_Civ_art_2671, Cod_Civ_art_2703

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