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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - decesso dell'obbligato - pensione dell'obbligato - diritti dell'ex coniuge superstite - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8263 del 28/04/2020 (Rv. 657611 - 01)

Pensione di reversibilità - Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite - Determinazione delle rispettive quote - Criteri - Durata del matrimonio - Natura esclusiva del criterio - Esclusione - Criteri equitativi - Convivenza prematrimoniale ovvero entità dell'assegno divorzile - Rilevanza - Condizioni e limiti - Fattispecie.

La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorchè in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8263 del 28/04/2020 (Rv. 657611 - 01)