Separazione dei coniugi - Ordinanza presidenziale - Reclamo alla corte d’appello - Liquidazione delle spese - Esclusione - Fondamento.
Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 8432 del 30/04/2020 (Rv. 657610 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_708
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8432
2020