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Famiglia - filiazione - filiazione naturale – Cass. n. 8816/2020

Obbligo di mantenimento del genitore non affidatario o collocatario - Momento di decorrenza - Individuazione - Distinzione fra giorno di presentazione della domanda e data di cessazione della coabitazione - Rilevanza - Distinzione - Conseguenze - Decisione sul reclamo - Decorrenza degli effetti.

In tema di filiazione, la decisione del tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale posto a carico del genitore non affidatario o collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto. Inoltre, la pronuncia adottata dalla corte d'appello in sede di reclamo, sostituendosi a quella del tribunale per i minorenni, produce effetti con la medesima decorrenza.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8816 del 12/05/2020 (Rv. 657864 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148

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